Può un dirigente scolastico contattare telefonicamente i propri docenti per invitarli a non aderire a uno sciopero? La questione, che spesso resta confinata nel dibattito informale tra le mura degli istituti, è approdata recentemente nelle aule del Tribunale di Bologna. Il caso, sollevato dai rappresentanti sindacali COBAS, ha portato a una pronuncia che segna un punto fermo importante per tutto il personale scolastico italiano, definendo con chiarezza il confine tra potere organizzativo e condotta antisindacale.
Il decreto R.G.L. n. 507/2026, emesso a seguito del ricorso presentato dall'avvocato Aleardo Lizzi, ha accertato che le pressioni esercitate tramite telefonate dirette ai docenti costituiscono un comportamento illegittimo. Secondo il giudice del lavoro, tali azioni non rappresentano una semplice gestione organizzativa, ma una forma di indebita pressione capace di incidere negativamente sul libero esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quello sancito dall'articolo 40 della Costituzione.
Ma cosa rende, nello specifico, una condotta datoriale "antisindacale"? Per la giurisprudenza bolognese, non è necessario dimostrare un intento lesivo specifico da parte del dirigente. Ciò che conta è l'oggettiva lesione delle prerogative sindacali. Se il comportamento del datore di lavoro, anche se esaurito nella sua materialità, produce effetti intimidatori o crea un clima di incertezza che scoraggia l'adesione all'astensione collettiva, allora si configura la violazione dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Il dirigente scolastico che effettua telefonate ai docenti per invitarli a non scioperare commette un comportamento antisindacale, poiché esercita pressioni indebite che ostacolano il libero esercizio del diritto di sciopero.
Un altro aspetto cruciale analizzato dal tribunale riguarda la sostituzione del personale scioperante. Sebbene al dirigente non sia precluso in assoluto riorganizzare il servizio per garantire la vigilanza, il giudice ha precisato che è illegittimo ricorrere al lavoro straordinario o distogliere docenti di sostegno dalle loro funzioni con l'unico scopo di "sterilizzare" l'efficacia dello sciopero. In sostanza, le misure organizzative non devono mai svuotare di contenuto la protesta, trasformando il diritto di sciopero in un esercizio privo di impatto reale.
La sentenza bolognese invita dunque a una riflessione profonda sulla cultura della gestione scolastica. La trasparenza nelle comunicazioni alle famiglie e il rispetto delle prerogative sindacali non sono semplici formalità burocratiche, ma pilastri della democrazia interna alla scuola. Per i docenti e il personale ATA, conoscere i propri diritti è il primo passo per operare in un ambiente lavorativo sereno, dove la partecipazione alla vita sindacale non venga percepita come un rischio per la propria carriera o per il rapporto con la dirigenza.
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