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Nuove procedure di acquisizione crediti formativi universitari per classi di concorso

il 16 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto 20 novembre 2023 che modifica i requisiti di accesso alle classi di concorso A026 e A028, mentre il 10 febbraio è stato pubblicato in gazzetta il decreto del 22 dicembre 2023 che revisiona e aggiorna altre classi concorsuali; in entrambi i decreti, l’art. 3 stabilisce che:

“Gli esami ed i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari.”

Non vengono quindi citati i CFU acquisiti attraverso master universitari. In conseguenza dell’entrata in vigore dei nuovi decreti, il Ministero ha modificato la nota pubblicata sul suo portale alla pagina https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso adeguando gli stessi requisiti di accesso a tutte le classi di insegnamento.

Ne consegue che, a decorrere da queste nuove normative, potrebbero non essere più considerati validi ai fini dell’accesso A TUTTE le classi di insegnamento i CFU acquisiti all’interno dei master universitari. Naturalmente le norme non sono retroattive, dunque per i master conseguiti prima di questi decreti non sussistono problemi di validità.

Il DPR 19/2016 (così come modificato dal DM 259/2017) che dettava i requisiti di accesso per le varie classi di concorso, nulla disponeva in merito alla possibilità di completare i requisiti mancanti tramite Master (e in genere altri corsi post laurea quali corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione).

Tuttavia, la nota n. 2 presente sul sito del Ministero prevedeva espressamente questa possibilità:

“Gli esami o CFU richiesti possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-laurea (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e tramite corsi singoli universitari.”

Si disponeva il principio generale secondo cui i CFU\esami mancanti potevano essere recuperati tramite i corsi di laurea, corsi singoli o nei corsi post laurea, ovvero i master.

La possibilità di completare tramite master era stata anche confermata dalla nota MIUR n. 206 dell’8 febbraio 2021 denominata “Chiarimento in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello” nella quale si affermava che:

“i titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione”.

Pertanto fino a qualche settimana fa, la possibilità di ottenere i requisiti di accesso tramite i master (e in generale i corsi post lauream) era lecita.

I nuovi decreti non indicano più espressamente i corsi post-laurea tra le modalità di conseguimento degli esami mancanti.
Tuttavia:


A dirimere la questione non può che essere il Ministero che, al momento, non si è espresso. 

Aggiornamento GPS 2024/2025 e 2025/2026



Con la bozza del 7 Febbraio 2024 stabilita in consiglio dei ministri è stato confermato il CCNL firmato il 18/01/2024.

Le principali novità:

• La presentazione delle domande sarà possibile per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza ministeriale.
• Per accedere alla 1 fascia della scuola Primaria e dell’Infanzia il requisito dell’abilitazione è confermato.
• Per i docenti di sostegno si conferma il requisito della specializzazione per la prima fascia, mentre per la seconda fascia è necessario avere tre annualità di servizio specifico nel sostegno.
• Specializzandi nel sostegno possono iscriversi nella prima fascia con riserva: il titolo va conseguito entro il 30 giugno 2024 e la riserva si scioglie entro luglio.
• Gli aspiranti già iscritti nelle precedenti GPS e che non aggiornano la propria posizione rimarranno inseriti con il punteggio già noto.
• Gli iscritti negli elenchi aggiuntivi (I fascia GPS) potranno presentare domanda per l’inserimento a pieno titolo.
• Si può accedere alle graduatorie ATA anche senza il requisito della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale, però andrà conseguita entro 1 anno dalla firma del contratto collettivo nazionale, ovvero entro il 18/01/2025.
Di seguito elenchiamo le informazioni utili per le varie graduatorie e figure


GAE


• Riservate al personale docente abilitato
• Non si può accedere dal 2007, ma vengono aggiornate ogni 2 anni.
• Servono sia per supplenze sia all’assunzione in ruolo.
• Si accede al ruolo o tramite GAE o vincendo il Concorso.


GPS


• 1 Fascia – Docenti abilitati (classi di concorso) e specializzati (sostegno)
• 2 fascia – Docenti non abilitati ma in possesso del titolo di studio
• 1 fascia ricade sulla 2 fascia delle graduatorie di istituto
• 2 fascia ricade sulla terza fascia delle graduatorie di istituto
• Si può selezionare 1 sola provincia
• Non sono più, dal 2024, graduatorie di reclutamento per i docenti di ruolo ma solo per supplenze.
• Le GPS si apriranno in primavera 2024


Il D.L. 36 nell’art. 5 ha modificato i requisiti di accesso:

• I 24 CFU non basteranno, è necessario completare l’abilitazione con i 36 CFU per giungere al totale dei 60 CFU.
• Chi non è in possesso dei 24 cfu dovrà conseguire i 60 CFU.
• I 30 CFU, invece, sono riservati ai docenti già abilitati in un'altra classe di concorso o altro grado ed ai Docenti specializzati sul sostegno che vogliono ottenere l'abilitazione su materia.
• Si attende un Decreto Ministeriale per l’elenco delle università abilitate ad erogare i percorsi dei 30, 36 e 60 CFU e numero di posti disponibile, se a numero chiuso.


Ricordiamo che il DPCM del 4 agosto 2023 all’art. 14 prevede in sede di prima applicazione, che i percorsi di formazione da 60 CFU si concludano entro il 31 maggio 2024, e quelli da 30 CFU entro il 28 febbraio 2024.
Dato che le scadenze non sono al momento rispettate, si prospettano delle proroghe.
Per abbreviare i tempi di apertura delle graduatorie non uscirà un D.M. ma un’Ordinanza Ministeriale.
Resta invariato quanto specificato nel D.M. 59 articolo 13 comma 5 stabilisce che un docente assunto in un determinato istituto resterà in servizio presso tale struttura per la durata di 3 anni.


I.T.P.


Fino al 31/12/2024, salvo proroghe, restano invariati i requisiti di accesso all’insegnamento di insegnante tecnico pratico: il diploma.
Successivamente sarà pubblicato un decreto per stabilire con quale laurea triennale si accede ad una determinata classe di concorso.


MAD


Forse saranno sostituite con l’INTERPELLO.
Ovvero gli istituti pubblicheranno sul loro sito e su I.N.P.A. (portale della pubblica amministrazione) la disponibilità di posti per supplenza temporanea.
Alle procedure di interpello non potranno partecipare gli insegnanti che hanno già ricevuto un contratto a tempo determinato. Per i posti comuni, invece, non potrà partecipare alla procedura di interpello delle scuole chi è inserito nelle GPS.