Un dipendente scolastico, sia esso docente o membro del personale ATA, non può essere licenziato immediatamente per la mancata sottoscrizione della dichiarazione di incompatibilità e cumulo di incarichi. Una recente pronuncia del Tribunale del lavoro di Treviso (sentenza n. 101/2026 del 13 febbraio 2026) ha chiarito che l'amministrazione scolastica deve seguire un iter procedurale rigoroso prima di giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La vicenda ha riguardato un collaboratore scolastico assunto a tempo determinato che aveva omesso di compilare la documentazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Tale norma impone ai dipendenti pubblici di dichiarare l'assenza di conflitti di interesse o di incarichi retribuiti non autorizzati. Di fronte alla mancata sottoscrizione, l'istituto scolastico aveva proceduto alla risoluzione del contratto, ritenendo l'inadempienza causa sufficiente per il licenziamento.
Il giudice del lavoro ha ribaltato questa impostazione richiamando l'art. 63 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. Secondo tale disposizione, l'impiegato che contravviene ai divieti di incompatibilità deve essere preventivamente diffidato dall'amministrazione competente. Solo dopo il decorso di quindici giorni dalla notifica della diffida, senza che la situazione di incompatibilità sia stata sanata, è possibile procedere alla decadenza dall'impiego.
La mancata notifica della diffida formale rende il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro illegittimo, obbligando l'amministrazione alla riammissione in servizio del dipendente.
Questa disciplina prevale su qualsiasi clausola del contratto collettivo di settore. Il comparto scuola, pur con le sue specificità, è soggetto alle norme generali sul pubblico impiego, che garantiscono al lavoratore un termine per regolarizzare la propria posizione. La sentenza sottolinea che la diffida non è una mera formalità, ma un passaggio procedurale necessario per tutelare il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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