La digitalizzazione delle attività scolastiche ha reso i collegi docenti e i consigli di classe online una realtà consolidata. Tuttavia, questa modalità operativa solleva interrogativi ricorrenti tra il personale scolastico: è lecito registrare la riunione? Serve il consenso esplicito di tutti i partecipanti? E quali sono le conseguenze se un contenuto viene condiviso impropriamente sui social o in chat private?
L'avvocato Alessandro De Martino, intervenuto durante la trasmissione Diritto in Cattedra di Orizzonte Scuola, ha chiarito che la distinzione fondamentale risiede nella finalità della registrazione. L'attività collegiale si svolge all'interno di un ente pubblico, pertanto le dinamiche che regolano la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione prevalgono sulle consuetudine dei rapporti privati.
Le regole per la registrazione dei collegi docenti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che, per gli organi collegiali di soggetti pubblici, la registrazione video è consentita anche senza il consenso dei singoli partecipanti. La condizione imprescindibile è che venga fornita un'idonea informativa preventiva: i docenti devono essere avvisati che la seduta sarà registrata. Una volta comunicata tale intenzione, la registrazione può procedere indipendentemente dal parere contrario di alcuni membri, poiché la partecipazione all'organo collegiale è un obbligo di servizio.
La registrazione è consentita, ma non la divulgazione. Questo vale per l'audio e vale anche per l'audio-video.
Il diritto di difesa resta un pilastro fondamentale. Le registrazioni, siano esse audio o video, possono essere effettuate e conservate per finalità difensive in caso di contenziosi. In questo scenario, l'utilizzo del materiale in sede giudiziaria non configura una violazione, poiché non si tratta di una diffusione pubblica, bensì di un atto finalizzato alla tutela dei propri diritti in ambito lavorativo.
La situazione cambia drasticamente quando si parla di condivisione. La diffusione di screenshot, video o estratti audio sui social network o tramite applicazioni di messaggistica integra un trattamento illecito dei dati personali. Tale condotta espone il responsabile a gravi conseguenze, che spaziano dall'ambito disciplinare fino a quello penale. Le singole istituzioni scolastiche, attraverso i propri regolamenti interni, possono ulteriormente inibire la diffusione del materiale, rafforzando il divieto di circolazione dei dati trattati durante le riunioni telematiche.
La gestione corretta degli strumenti digitali richiede una consapevolezza crescente, non solo delle norme sulla privacy, ma anche delle competenze tecniche necessarie per operare in ambienti virtuali sicuri. Per chi desidera approfondire le proprie abilità informatiche e la gestione dei dati in ambito scolastico, è possibile consultare le certificazioni dedicate alle competenze digitali.
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