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accesso agli atti e riservatezza, le regole del tar

Il Tar Veneto stabilisce i confini tra accesso agli atti e riservatezza: sì al contenuto della segnalazione, ma con oscuramento dei dati.

accesso agli atti e riservatezza, le regole del tar

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Il diritto di difesa non autorizza un rifiuto totale da parte dell'amministrazione quando si richiede copia di una segnalazione specifica. La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la sentenza n. 857 del 2026, ha stabilito che il bilanciamento tra la tutela della riservatezza e la trasparenza amministrativa passa necessariamente attraverso l'oscuramento selettivo dei dati personali, escludendo la legittimità di un segreto integrale.

La controversia è nata dall'istanza presentata il 17 marzo scorso al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute — N.A.S. Di Treviso da parte di un'associazione di volontariato. L'ente chiedeva di accedere alla segnalazione menzionata in un rapporto di verifica ispettiva, conclusosi con semplici prescrizioni senza l'irrogazione di sanzioni. L'amministrazione aveva opposto un diniego totale facendo leva sull'articolo 24 della legge 241/1990 e sulla natura meramente sollecitatoria dell'esposto.

Nel dettaglio, l'opposizione dell'amministrazione si fondava sul timore di compromettere i canali fiduciari di controllo e di esporre a ritorsioni i soggetti autori della segnalazione originaria. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa consolidata — e confermata da questa pronuncia — ricorda che il principio di pubblicità e accesso ai documenti amministrativi, disciplinato originariamente dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successivamente integrato dal d.lgs. N. 33/2013 sulla trasparenza totale, costituisce la regola generale dell'azione amministrativa, mentre il segreto e la riservatezza rappresentano eccezioni tassative che richiedono un'interpretazione restrittiva.

Il diniego integrale, non distinguendo tra contenuto della segnalazione, nominativo del segnalante e dati di terzi, è stato giudicato sproporzionato e illegittimo dai giudici amministrativi.

I giudici hanno operato una netta distinzione tra due piani differenti. Da un lato, l'interesse a conoscere i fatti rappresentati all'autorità risulta pienamente legittimo quando l'esposto ha generato verifiche incidenti sulla sfera dell'istante. Dall'altro, l'identità del segnalante gode di una tutela rafforzata che richiede motivazioni rigorose, come la dimostrazione di una falsità consapevole o di un'iniziativa persecutoria mirata. In questo quadro, l'istituto del c.d. "potere di differimento" e la tecnica dell'omissione parziale (il cosiddetto oscuramento o *redaction*) si configurano non come facoltà discrezionali, ma come precisi obblighi procedimentali a carico del Rup (Responsabile Unico del Procedimento), chiamato a contemperare gli interessi contrapposti senza sacrificare sproporzionatamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

Le implicazioni di simili pronunce si riflettono quotidianamente anche nella gestione degli uffici pubblici non sanitari, compresi quelli del comparto scuola e istruzione. Spesso, infatti, i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) si trovano a gestire esposti anonimi, segnalazioni interne o istanze di accesso civico generalizzato relative a procedimenti disciplinari, contenziosi con il personale o verifiche ispettive. In questi contesti operativi, un errore nella valutazione dell'istanza o l'adozione di un provvedimento di rifiuto generico espone l'amministrazione scolastica a ricorsi al TAR e a potenziali profili di responsabilità erariale e amministrativa. La corretta protocollazione, la classificazione dei fascicoli digitali e il rispetto dei termini perentori previsti dalla normativa vigente (generalmente 30 giorni dalla richiesta) richiedono una competenza giuridica puntuale e aggiornata.

La decisione richiama indirettamente anche i principi che regolano la trasparenza e la gestione dei flussi documentali nelle istituzioni, dove la corretta tenuta degli archivi e la gestione delle istanze richiedono competenze amministrative specifiche, analoghe a quelle richieste al personale di segreteria e ai ruoli di coordinamento all'interno degli istituti scolastici. Sapere distinguere tra un documento ostensibile, un atto sottratto temporaneamente all'accesso e un dato coperto da segreto d'ufficio o privacy impone una formazione specialistica continua per chi opera negli uffici pubblici.

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