Le aule dei tribunali amministrativi tornano a pronunciarsi sul delicato confine tra i doveri di inclusione della scuola e le responsabilità legate al rendimento scolastico. La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza numero 04015 depositata il 31 luglio 2026, ha messo un punto fermo sulla legittimità della non ammissione alla classe successiva di uno studente iscritto a un liceo scientifico milanese. Al centro del contendere c'era la mancata attivazione tempestiva di un Piano Didattico Personalizzato, un documento che i genitori invocavano come scudo contro la bocciatura ma che i giudici amministrativi hanno ritenuto non sufficiente a ribaltare un quadro di insufficienze gravi e generalizzate.
La vicenda giudiziaria ruota attorno a una dinamica temporale ben precisa che spesso crea tensioni tra le famiglie e gli istituti superiori. La famiglia dello studente aveva presentato una richiesta formale di supporto basata su difficoltà di apprendimento, ma la documentazione clinica ufficiale e la conseguente diagnosi erano arrivate sui tavoli della presidenza soltanto a ridosso dello scrutinio finale. Un tempismo che ha reso impossibile per il consiglio di classe predisporre quel percorso personalizzato previsto dalle normative sui disturbi specifici dell'apprendimento, lasciando i docenti nella condizione di dover valutare il ragazzo sulla base dei risultati effettivi conseguiti durante l'anno.
Sul piano normativo, il quadro di riferimento richiama la legge 170/2010 e le successive Linee Guida ministeriali, che impongono alle istituzioni scolastiche di attivare interventi tempestivi non appena ricevuta la certificazione diagnostica rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da strutture accreditate. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa converge nel ricordare che la tempestività è un obbligo bidirezionale: se da un lato la scuola deve agire celermente dopo il deposito dell'istanza corredata da diagnosi, dall'altro le famiglie hanno l'onere di presentare la documentazione utile in tempi compatibili con la programmazione didattica annuale. Depositare una certificazione clinica a poche settimane dalla fine delle lezioni altera irrimediabilmente il principio di leale collaborazione tra scuola e famiglia, rendendo di fatto inattuabile la ratio stessa del PDP, che nasce come strumento di programmazione preventiva e in itinere, non certo come misura riparatoria ex post per sanare un anno di valutazioni negative.
Il collegio giudicante ha ribadito un principio cardine della giurisprudenza scolastica: la tutela del diritto allo studio non si traduce in un automatismo che cancella le valutazioni negative, soprattutto quando le lacune disciplinari si rivelano profonde e diffuse in più materie. Secondo i magistrati amministrativi lombardi, la scuola ha agito nel rispetto delle procedure, poiché l'obbligo di attivare misure dispensative e compensative scatta formalmente soltanto a fronte di una certificazione diagnostica valida e tempestivamente depositata, escludendo qualsiasi responsabilità dell'istituto per ritardi imputabili a fattori esterni.
La diagnosi arrivata a fine anno non cancella il quadro di gravi insufficienze accumulate dallo studente nel corso dei mesi.
Questa pronuncia offre uno spunto di riflessione cruciale per tutto il personale docente e per le segreterie scolastiche, sempre più spesso chiamate a gestire un contenzioso in forte crescita legato alle richieste di personalizzazione della didattica. Le statistiche ministeriali confermano un incremento esponenziale degli studenti con BES e DSA Negli anni recenti, un trend che sovraccarica i consigli di classe di adempimenti burocratici e responsabilità giuridiche. La gestione di queste situazioni richiede un equilibrio complesso tra la tempestività degli interventi e la correttezza amministrativa delle procedure. Per chi opera quotidianamente all'interno degli istituti, comprendere a fondo la normativa e le giurisprudenze di settore rappresenta ormai una competenza irrinunciabile per prevenire contenziosi legali che rischiano di paralizzare l'attività didattica e di logorare il rapporto fiduciario tra docenti, alunni e famiglie.
Dal punto di vista pratico, i dirigenti scolastici e i referenti per l'inclusione sono chiamati a verbalizzare con estrema cura ogni passaggio procedurale, dalle comunicazioni con la famiglia fino alle delibere del consiglio di classe, tracciando chiaramente le date di ricezione dei documenti. Solo attraverso una rigorosa trasparenza amministrativa gli istituti scolastici possono tutelare la validità degli scrutini ed evitare che il ricorso al TAR diventi uno strumento ordinario per contestare valutazioni che, come ribadito dai giudici, restano espressione dell'autonomia tecnico-discrezionale dei docenti.
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