Il conto alla rovescia per l'invio delle istanze sulle 150 preferenze entra nella fase più critica. Durante il question time del 23 luglio 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino, Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti ha affrontato uno dei nodi più discussi dal personale scolastico in vista del biennio 2026/2028.
La finestra temporale per inoltrare la domanda per l'assegnazione delle supplenze tramite il portale ministeriale si è chiusa tassativamente alle ore 14:00 del 29 luglio 2026. In mezzo ai tanti dubbi legati all'algoritmo, al completamento territoriale e alle cattedre orario esterne, una specifica domanda posta da un lettore ha riacceso il dibattito sulla gestione dell'orario di cattedra per il personale già immesso in ruolo.
Per comprendere appieno la portata di questo chiarimento, inquadrare il quadro normativo di riferimento che regola l'attribuzione degli spezzoni orari e l'incremento del carico didattico per i docenti a tempo indeterminato. Le disposizioni ministeriali, integrate dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del comparto scuola, prevedono infatti specifici canali di utilizzo del personale docente già in organico, ponendo particolare attenzione alla continuità didattica e all'ottimizzazione delle risorse interne alle singole istituzioni scolastiche prima di procedere con le immissioni in ruolo suppletive o con i contratti a tempo determinato da attribuire tramite le graduatorie provinciali (GPS).
Negli anni recenti, l'aumento delle cattedre orario esterne (COE) e la frantumazione degli spezzoni didattici, soprattutto nelle classi di concorso più affollate nei territori metropolitani, hanno spinto molti docenti a valutare l'opzione delle sei ore aggiuntive settimanali — oltre l'orario d'obbligo d'insegnamento — come strumento non solo per incrementare il proprio trattamento economico accessorio, ma anche per coprire eventuali vuoti d'organico. Tuttavia, la gestione di queste ore non risponde a logiche di flessibilità interistituzionale, bensì a rigidi paletti territoriali e giuridici.
Le sei ore aggiuntive vengono svolte sempre nell'ambito della stessa istituzione scolastica di titolarità.
Il docente aveva manifestato la propria disponibilità entro lo scorso 15 luglio per svolgere le sei ore aggiuntive all'orario obbligatorio, ma ponendo il quesito su un possibile incarico in una scuola diversa da quella di appartenenza. La replica del sindacalista è stata netta e non lascia spazio a interpretazioni di comodo.
Analizzando nel dettaglio le implicazioni pratiche di questa disposizione, emerge chiaramente come il legislatore e l'amministrazione scolastica centrale vogliano evitare la creazione di una "mobilità anomala" o di incarichi di completamento orario gestiti al di fuori dei canali ufficiali delle graduatorie e delle operazioni di movimento del personale. Un docente titolare presso un istituto superiore di secondo grado, ad esempio, non può utilizzare la propria disponibilità per coprire uno spezzone di sei ore in un istituto comprensivo limitrofo, neppure se appartenente allo stesso distretto scolastico o se rientrante nella medesima autonomia territoriale provinciale.
La norma prevede che l'eventuale incremento orario debba svolgersi esclusivamente all'interno della scuola in cui il docente è titolare, ammesso che tali spezzoni residuino effettivamente a fine agosto. Questa precisazione spegne le speranze di chi pensava di poter cumulare ore aggiuntive saltando da un istituto all'altro della stessa provincia sulla base della disponibilità precedentemente dichiarata.
Questa restrizione procedurale si scontra spesso con le reali esigenze di organico delle scuole di periferia o di provincia, dove la frammentazione delle discipline — pensiamo a materie come Scienze Motorie nella scuola primaria o alle discipline artistiche e musicali — genera frequentemente spezzoni orari isolati inferiori alle sei ore, difficilmente collocabili all'interno di un'unica istituzione scolastica. Per questo motivo, molti di questi spezzoni finiscono inevitabilmente per confluire nel calderone delle disponibilità provinciali gestite dal sistema informatizzato delle supplenze, alimentando ulteriormente il lavoro degli uffici scolastici territoriali durante le fasi di elaborazione dell'algoritmo di assegnazione.
Per i docenti precari inseriti nelle graduatorie, la notizia rappresenta un elemento di stabilità e di certezza: la concorrenza per l'assegnazione delle supplenze brevi o degli spezzoni orari non viene alterata da spostamenti di organico tra docenti già di ruolo che operano al di fuori del proprio perimetro istituzionale. Al contempo, per chi punta a scalare le graduatorie e a migliorare il proprio punteggio in vista dei prossimi aggiornamenti, diventa strategico investire sulla propria formazione professionale e sulla certificazione delle competenze, così da massimizzare le proprie possibilità di convocazione.
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