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GPS e supplenze: il docente di sostegno può cambiare ordine di scuola?

Analizziamo la normativa vigente sulla possibilità per i docenti di sostegno di accettare incarichi su ordini di scuola differenti tramite le GPS.

GPS e supplenze: il docente di sostegno può cambiare ordine di scuola?

Photo by Markus Winkler on Pexels

La gestione delle supplenze da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) solleva spesso dubbi interpretativi, specialmente per i docenti già titolari su posto di sostegno. Uno scenario frequente riguarda i docenti immessi in ruolo con contratto a tempo determinato da GPS prima fascia (ADEE, scuola primaria) che, durante l'anno di prova, valutano la possibilità di accettare un incarico da GPS ADSS (scuola secondaria di secondo grado) in una provincia diversa.

La questione centrale verte sulla compatibilità tra il ruolo in corso di consolidamento e l'accettazione di una nuova supplenza su un ordine di scuola differente. Secondo le disposizioni vigenti, il docente che si trova in anno di prova e formazione su posto di sostegno nella scuola primaria mantiene il diritto di concorrere per incarichi su altri gradi di istruzione, a patto di rispettare i vincoli normativi previsti dall'Ordinanza Ministeriale sulle graduatorie.

Vincoli e opportunità per i docenti di sostegno

Il docente titolare su posto di sostegno che intende accettare una supplenza su un diverso ordine di scuola deve considerare attentamente la propria posizione giuridica. Se l'aspirante è inserito in prima fascia GPS ADSS, può legittimamente aspirare a un incarico fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine delle lezioni, anche in una provincia differente da quella di titolarità, purché non vi sia sovrapposizione contrattuale che violi il limite massimo delle ore di servizio consentite.

La possibilità di accettare supplenze su gradi di istruzione diversi è subordinata alla corretta gestione del periodo di prova e al rispetto delle norme sulle incompatibilità lavorative.

È fondamentale ricordare che l'anno di prova deve essere svolto nel medesimo ordine di scuola e tipologia di posto per cui si è stati assunti. Accettare una supplenza su un ordine di scuola diverso non interrompe il percorso di immissione in ruolo, ma richiede una gestione burocratica precisa presso l'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di riferimento. Il docente deve garantire che l'eventuale nuovo incarico non pregiudichi lo svolgimento delle attività formative obbligatorie previste per il superamento dell'anno di prova.

Le organizzazioni sindacali, come UIL Scuola e CISL Scuola, sottolineano spesso come il monitoraggio costante delle disponibilità sui bollettini pubblicati dagli USP sia l'unico strumento certo per verificare le reali possibilità di nomina. La normativa attuale non pone un divieto assoluto al cambio di ordine di scuola, ma impone al docente di valutare l'impatto organizzativo di tale scelta sulla propria carriera e sulla continuità didattica per gli alunni.

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