Il nodo delle nuove posizioni economiche per il personale ATA si scontra con una criticità burocratica non banale: l'assenza di elenchi nazionali pubblici. Durante il Question Time del 7 agosto 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione di Alberico Sorrentino del sindacato ANIEF-Condir, è emerso un quadro complesso legato al DM 140/2024. Il contingente complessivo, fissato a 454 unità, è stato calcolato tenendo conto anche degli aventi diritto ancora presenti nelle vecchie procedure del biennio 2008/2009.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito possiede soltanto il dato numerico aggregato del contingente nazionale, mentre la gestione dei singoli nominativi è frammentata. Le informazioni anagrafiche e i requisiti restano infatti custoditi esclusivamente dai singoli Ambiti territoriali provinciali. Questo divario informativo crea non poca confusione tra i lavoratori che attendono di capire la propria situazione amministrativa.
Analizzando più da vicino l'architettura normativa che regola la progressione economica, emerge come il blocco derivi principalmente da una transizione digitale mai del tutto compiuta tra i vecchi registri cartacei o informatici locali e le attuali piattaforme ministeriali unificate. Molti degli Uffici Scolastici Provinciali (USP) operano ancora su database disomogenei, ereditati da riforme amministrative stratificatesi nell'ultimo ventennio. Questa frammentazione tecnologica impedisce al sistema centrale di elaborare un interpello nazionale automatizzato, costringendo l'amministrazione a procedere con verifiche manuali caso per caso, con inevitabili rallentamenti operativi che si ripercuotono direttamente sui tempi di liquidazione degli arretrati stipendiali.
Prima di sbloccare le nuove attribuzioni economiche, gli Uffici scolastici hanno avviato una ricognizione capillare. Una nota dello scorso 10 luglio ha imposto agli uffici periferici di comunicare i nominativi rimasti in sospeso dalle graduatorie precedenti. Quei dati sono serviti per calcolare con precisione i nuovi beneficiari, incrociando i vecchi percorsi formativi con le posizioni maturate nel frattempo.
L'impatto di questa situazione sul personale amministrativo e tecnico delle istituzioni scolastiche è notevole. Per i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi e tecnici che ambiscono al riconoscimento della prima o della seconda posizione economica, l'attesa si traduce in un clima di incertezza professionale. A differenza del personale docente, che beneficia di progressioni di carriera spesso legate a scadenze d'anzianità più lineari o a percorsi formativi centralizzati, il comparto ATA subisce storicamente una maggiore complessità burocratica nell'aggiornamento dei propri profili retributivi. La mancanza di trasparenza immediata nei dati rischia inoltre di generare un contenzioso seriale davanti ai Giudici del Lavoro, qualora i lavoratori esclusi dovessero ravvisare vizi procedurali o disparità di trattamento tra diverse province.
Chi desidera verificare il proprio status deve agire in prima persona presentando un'apposita istanza. Come si può conoscere la propria posizione se manca una graduatoria pubblica? L'unica strada percorribile prevede l'utilizzo dello strumento dell'accesso agli atti amministrativi, regolato dalla legge 241 del 1990.
La richiesta formale va indirizzata all'Ambito territoriale che detiene i documenti della procedura del 2008/2009. Nella domanda basta inserire i dati anagrafici, la provincia in cui si è svolto il percorso formativo e la richiesta specifica di conoscere la propria posizione ai fini dell'attribuzione stipendiale. Chi riscontra difficoltà nella compilazione può delegare le sedi sindacali territoriali per ricevere supporto pratico nella stesura dell'istanza.
Nel redigere la richiesta di accesso agli atti, è consigliabile allegare una copia del documento d'identità in corso di validità e specificare con precisione gli estremi del vecchio concorso o della procedura selettiva a cui si è preso parte, inclusi eventuali attestati di partecipazione ai corsi di formazione obbligatori svolti all'epoca. Gli Uffici territoriali sono tenuti a rispondere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora l'amministrazione dovesse rimanere silenziosa o negare ingiustificatamente l'accesso, il lavoratore potrà presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente o rivolgersi al difensore civico territorialmente competente, attivando così una tutela giurisdizionale mirata a ristabilire la trasparenza amministrativa dovuta per legge.
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