La conclusione dell'anno scolastico porta con sé la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli Esami di Stato, un momento che può generare contenziosi tra le famiglie degli studenti e le istituzioni scolastiche. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha recentemente diramato una nota tecnica per chiarire le procedure da seguire in caso di contestazione, definendo con precisione le competenze e i termini temporali entro cui agire.
Il primo passo in caso di contestazione è la presentazione di un reclamo formale. Per le scuole statali, il destinatario dell'istanza è il Dirigente Scolastico, mentre per gli istituti paritari la competenza ricade sul Coordinatore delle attività didattiche ed educative. Qualora le parti richiedano l'accesso agli atti per verificare la correttezza della valutazione, spetta alle segreterie scolastiche gestire il deposito dei documenti, previa autorizzazione del Dirigente o del Coordinatore.
Procedure di impugnazione e ruoli dell'USR
I provvedimenti di valutazione adottati dagli organi collegiali e dalle commissioni d'esame sono considerati atti definitivi. Questo status giuridico esclude la possibilità di presentare un ricorso gerarchico all'Ufficio Scolastico Regionale. La normativa, in particolare la legge 59/1997 sull'autonomia scolastica, stabilisce infatti che l'USR non riveste il ruolo di superiore gerarchico rispetto alle istituzioni scolastiche autonome o alle commissioni d'esame.
I provvedimenti di valutazione sono atti definitivi: possono essere impugnati esclusivamente tramite ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Chi intende procedere con un'impugnazione ha a disposizione due strade alternative. Il ricorso al TAR, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo, deve essere notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'albo dell'istituzione scolastica. In alternativa, è possibile ricorrere in via straordinaria al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971, entro un termine più ampio di 120 giorni.
In caso di notifica di un ricorso al TAR, l'istituzione scolastica è chiamata a una collaborazione attiva con l'Avvocatura dello Stato. Il Dirigente Scolastico o il Coordinatore didattico devono trasmettere tempestivamente tutta la documentazione utile alla difesa dell'amministrazione, corredata da una relazione tecnica. Tale documento deve contenere osservazioni puntuali sulle contestazioni sollevate, analizzando i fatti e le eventuali criticità procedurali emerse. Se il contenzioso investe specificamente gli Esami di Stato, la responsabilità della redazione della relazione tecnica ricade direttamente sul Presidente della Commissione d'esame.
La gestione corretta di queste procedure richiede una solida competenza amministrativa e digitale, fondamentale per il personale di segreteria e per i docenti chiamati a ricoprire ruoli di responsabilità. Per chi desidera approfondire le proprie competenze gestionali e amministrative, CEMFORM offre percorsi formativi specifici, come il corso per Segretario Coordinatore Amministrativo, utile per acquisire le abilità necessarie alla gestione documentale e procedurale all'interno degli uffici di segreteria scolastica.
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