Il compimento della maggiore età rappresenta un momento di svolta non solo per i ragazzi, ma anche per la gestione economica delle famiglie, specialmente quando parliamo di fare i conti con l'Assegno unico. Molti genitori scoprono improvvisamente che, al diciottesimo compleanno del figlio, la prestazione economica subisce uno stop temporaneo e finisce dritta in una fase di attesa. L'INPS ha ribadito le procedure da seguire per evitare la perdita del sussidio, chiarendo quali siano i paletti da rispettare per mantenere il beneficio fino ai ventuno anni.
La sospensione scatta in automatico e la domanda viene posta in cosiddetta evidenza al cittadino, un passaggio tecnico che richiede un intervento attivo da parte della famiglia o del diretto interessato. Non basta infatti che il ragazzo continui a studiare o a lavorare, ma occorre comunicare tempestivamente all'istituto previdenziale i dati aggiornati per superare la verifica dei requisiti. Ma cosa succede esattamente una volta superata questa soglia anagrafica?
Per continuare a ricevere l'assegno nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 21 anni, il figlio maggiorenne deve trovarsi in una di queste precise condizioni. Può frequentare regolarmente un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea universitario. In alternativa, può svolgere un tirocinio o un'attività lavorativa che garantisca un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui. Rientrano tra i beneficiari anche coloro che risultano registrati come disoccupati e in cerca di occupazione presso i centri per l'impiego, o che stanno prestando servizio civile universale.
Per i figli maggiorenni l'Assegno unico può continuare a essere riconosciuto fino al compimento dei ventuno anni, purché si rispettino specifici requisiti di studio, lavoro o disoccupazione.
Una novità di rilievo riguarda la possibilità di presentazione della richiesta. La domanda può essere inoltrata da uno dei genitori oppure direttamente dal figlio maggiorenne, una soluzione particolarmente utile per i ragazzi che hanno già raggiunto l'autonomia economica o abitativa. Nel caso in cui il giovane presenti la propria domanda, quella precedentemente inoltrata dal genitore decade e viene interamente sostituito. Attenzione però al dettaglio tecnico sul conto corrente: se la richiesta arriva direttamente dal maggiorenne, l'IBAN indicato per l'accredito deve essere intestato o cointestato al ragazzo.
Discorso differente e giustamente tutelato riguarda i figli maggiorenni con disabilità, per i quali non trovano applicazione i limiti di età o i rigidi vincoli occupazionali previsti per gli altri studenti o lavoratori. Se il figlio disabile convive con i genitori, la sola coabitazione basta per il riconoscimento. Se invece vive altrove, bisogna verificare se risulti fiscalmente a carico e se rientri nel nucleo ISEE dei genitori, un'ipotesi che si concretizza quando il ragazzo non è coniugato, non ha figli e possiede un'età fino a 26 anni.
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