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ATA in pensione e l'una tantum: spetta a gennaio 2027?

Il personale ATA in pensione dal 1° settembre 2026 riceverà l'una tantum da 110 euro prevista dal CCNL? Ecco cosa dicono le regole contrattuali.

ATA in pensione e l'una tantum: spetta a gennaio 2027?

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L'uscita dal mondo della scuola non cancella i diritti economici maturati sui banchi della segreteria o tra i corridoi degli istituti. Molti assistenti amministrativi e tecnici che lasciano il servizio si chiedono se la cessazione del rapporto di lavoro faccia sfumare le spettanze future. Il dubbio riguarda in particular modo l'emolumento straordinario legato alla recente contrattazione collettiva, un tema che genera spesso confusione tra gli uffici di segreteria scolastica chiamati a gestire le pratiche di fine rapporto.

Nel panorama della pubblica amministrazione, e nello specifico del comparto scuola, la gestione dei ratei maturati e non ancora liquidati al momento della cessazione segue procedure ben codificate. Quando un dipendente pubblico transita verso la quiescenza, l'interruzione del rapporto lavorativo non estingue i crediti retributivi derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) i cui effetti economici retroagiscono o si dispiegano su annualità già coperte da effettiva prestazione lavorativa. Questo principio generale tutela migliaia di lavoratori che, pur non essendo più in servizio attivo al momento materiale dell'accredito, hanno contribuito con la loro opera quotidiana al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'anno scolastico di riferimento.

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 prevede un contributo economico specifico per tutto il personale ATA in servizio durante l'anno scolastico 2025/2026. L'articolo 7 del testo contrattuale stabilisce l'erogazione di una somma una tantum pari a 110 euro, la cui corresponsione è fissata per il mese di gennaio 2027. Chi presta servizio con contratto a tempo parziale vedrà ovviamente la cifra ridotta in base al proprio coefficiente orario, applicando il principio della proporzionalità che regola storicamente il trattamento economico del personale scolastico part-time, sia esso verticale od orizzontale.

Analizzando l'impatto di questa misura sulla platea dei potenziali beneficiari, le stime preliminari indicano che oltre il 15% del personale amministrativo, tecnico e ausiliario attualmente in servizio raggiungerà i requisiti per la pensione entro la fine dell'estate 2026. Questa coincidenza temporale solleva legittimi interrogativi sulla corretta applicazione delle norme amministrative da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze e dei flussi gestiti dal sistema NoiPA. A riguardo, la giurisprudenza amministrativa e le circolari applicative della funzione pubblica hanno più volte ribadito che il diritto alla retribuzione accessoria, una volta cristallizzato dal contratto collettivo, entra a far parte del patrimonio giuridico del lavoratore indipendentemente dalla durata residua del rapporto d'impiego.

Il pensionamento dal 1° settembre 2026 non cancella il diritto alle somme maturate durante l'effettivo servizio prestato.

Ma cosa accade a chi chiude la propria carriera proprio alla fine di agosto 2026? La risposta amministrativa tranquillizza gli ex dipendenti pubblici. Il diritto a ricevere la somma deriva direttamente dall'attività svolta nell'anno scolastico di riferimento e non richiede la permanenza in servizio attiva al momento del pagamento effettivo. Per fare un esempio concreto, un assistente amministrativo con trentacinque anni di carriera che decida di lasciare il servizio il 31 agosto 2026 manterrà intatto il diritto all'emolumento di gennaio 2027, esattamente come il collega che rimarrà in cattedra o dietro le scrivanie della segreteria per i successivi quinquenni contrattuali.

Dal punto di vista operativo, le segreterie scolastiche e gli uffici territoriali non dovranno attivare procedure straordinarie di calcolo manuale, poiché l'infrastruttura tecnologica centrale provvede a incrociare i dati di servizio. Anche se la partita stipendiale ordinaria viene chiusa al momento del collocamento a riposo, NoiPA gestisce questi arretrati e queste competenze tardive tramite emissioni speciali dedicate. I lavoratori interessati non dovranno presentare istanze particolari o solleciti complessi per ottenere quanto dovuto, poiché l'amministrazione centrale elabora i pagamenti residui sulla base dello storico contributivo e di servizio registrato nei sistemi informativi integrati.

Un aspetto spesso trascurato riguarda le possibili ricadute di queste indennità una tantum sul calcolo dei trattamenti di fine servizio (TFS o TFR), sebbene l'emolumento in questione, per sua natura eccezionale e temporanea, venga generalmente escluso dalla base di calcolo delle indennità di fine carriera in quanto non avente carattere fisso e continuativo nel biennio di riferimento. Tuttavia, la regolarità della corresponsione garantisce la totale trasparenza nella chiusura della posizione fiscale del dipendente cessato, che riceverà la relativa Certificazione Unica nei termini previsti dalla normativa fiscale vigente.

Per approfondire: CEMFORM propone Coordinatore Amministrativo — il percorso di alta formazione pensato per il personale ATA che punta a valorizzare le competenze di gestione e segreteria scolastica in vista dei prossimi aggiornamenti di graduatoria.

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