La prestazione lavorativa di un collaboratore scolastico, anche quando l'assunzione è avvenuta tramite un titolo di studio non valido, produce comunque un'utilità concreta per l'istituzione scolastica. Con la sentenza n. 152/2026, la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti ha stabilito un principio che ridefinisce i confini del danno erariale in ambito scolastico, azzerando la condanna pecuniaria inflitta in primo grado a un dipendente della provincia di Arezzo.
La vicenda affonda le radici nel novembre del 2019, quando un'indagine della Guardia di Finanza aveva acceso i riflettori sulle false attestazioni presentate per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Tra le posizioni al vaglio figurava quella del collaboratore, che aveva partecipato al bando triennale per le supplenze allegando un diploma conseguito in un istituto della Campania. L'impianto accusatorio iniziale comprendeva sia il falso ideologico sia la truffa aggravata ai danni dello Stato, motivata dalla percezione di stipendi senza averne diritto.
Il percorso giudiziario aveva visto una prima svolta in sede penale, dove il Tribunale di Arezzo aveva pronunciato un'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussisteva. Ciononostante, la giurisdizione regionale della Corte dei Conti per la Toscana aveva imposto all'operatore scolastico il versamento di 12.231 euro, comprensivi di rivalutazione e interessi, configurando un danno patrimoniale legato all'illegittimità del rapporto d'impiego.
Nel ribaltare completamente l'esito del giudizio, i giudici d'appello hanno applicato un rigoroso distinguo giuridico. La prestazione resa dal personale ATA non rientra tra quelle vietate da norme imperative o contrarie all'ordine pubblico, configurando semmai un'illiceità in senso debole legata esclusivamente alla fase prodromica all'assunzione.
Il danno arrecato dalla condotta deve ritenersi sterilizzato dall'utilità che la prestazione in via di fatto ha prodotto per l'Amministrazione.
A pesare nella decisione è stata anche la natura delle mansioni svolte, definite dallo stesso CCNL del comparto Istruzione come attività a procedure ben definite che non richiedono una preparazione specialistica. Inoltre, la difesa ha dimostrato il possesso di un ulteriore titolo di studio astrattamente idoneo all'accesso alla qualifica. Per questo motivo, il bilanciamento tra il pregiudizio economico e il vantaggio oggettivo ricevuto dalle scuole ha azzerato la pretesa risarcitoria, ponendo anche le spese di giudizio, quantificate in 1.500 euro, a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
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