La gestione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) durante le prove d'esame rappresenta una delle sfide più delicate per le commissioni scolastiche. Un recente caso giudiziario, conclusosi con la sentenza n. 03462/2026 del TAR Lombardia, ha fatto chiarezza sul confine tra le tutele previste per gli alunni fragili e la discrezionalità tecnica dei docenti in sede di valutazione finale.
La vicenda ha coinvolto una studentessa che, dopo essere stata esclusa dall'Esame di Stato 2025, aveva impugnato il provvedimento lamentando la mancata applicazione di misure compensative adeguate per gestire stati di ansia e stress. Nonostante la riammissione alle prove suppletive disposta dall'USR per la Lombardia, la candidata non ha raggiunto la sufficienza, riportando punteggi parziali che hanno portato al giudizio di "Non diplomato".
Il ricorso presentato dalla studentessa puntava il dito contro la presunta irragionevolezza della valutazione e la violazione del principio del giusto procedimento. Tuttavia, il Collegio ha respinto le tesi difensive, sottolineando come la commissione avesse operato nel pieno rispetto delle norme. In particolare, è emerso che l'istituto aveva messo a disposizione le mappe concettuali predisposte dalla stessa alunna e concesso tempi supplementari, che la studentessa aveva scelto di non sfruttare pienamente.
Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori specificazioni e chiarimenti.
Un punto centrale della sentenza riguarda la natura del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il giudice ha ribadito che la finalità di tale strumento è garantire il raggiungimento di obiettivi minimi di apprendimento, senza che questi debbano essere considerati discriminanti o mortificanti rispetto al percorso degli altri studenti. La valutazione, dunque, rimane un atto tecnico che non può essere annullato in base a risultati esterni, come i test TOLC-B, considerati ontologicamente diversi dall'Esame di Stato.
La commissione ha inoltre dimostrato, tramite la verbalizzazione, di aver cercato di creare un clima sereno durante il colloquio orale, durato quasi due ore proprio per favorire la candidata. La decisione del TAR conferma che, laddove la commissione utilizzi griglie di valutazione trasparenti e garantisca gli strumenti compensativi previsti, il giudizio espresso dai docenti mantiene la sua piena legittimità giuridica, rendendo improcedibile il ricorso per carenza di interesse.
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