Lavorare di notte per mantenersi agli studi non giustifica automaticamente l'esclusione dall'esame di Stato. A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, precisamente la Sezione Prima di Salerno, che ha accolto il ricorso presentato da uno studente della scuola secondaria di secondo grado. Il ragazzo era stato fermato a un passo dalla maturità a causa del superamento del tetto massimo di assenze consentite dall'ordinamento scolastico vigente.
Dietro quei giorni vuoti sul registro elettronico, però, non c'era disinteresse o abbandono scolastico, bensì un impieghi notturno faticoso. La giurisprudenza amministrativa interviene così a ridefinire i confini rigidi tra profitto scolastico, obbligo di frequenza e reali condizioni di vita degli iscritti, specie quando la condizione socio-economica impone sacrifici estremi ai giovani iscritti agli istituti superiori italiani.
Entrando nel dettaglio del quadro normativo di riferimento, la questione ruota attorno all'interpretazione del DPR n. 122/2009 e alle successive circolari ministeriali che fissano al 75% del monte ore annuale il requisito minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico. Storicamente, i consigli di classe hanno applicato questa soglia con un rigore quasi aritmetico, derogando solo in presenza di gravi motivi di salute, certificati medici o terapie salvavita. Tuttavia, la sentenza del TAR di Salerno amplia lo spettro delle "gravi motivazioni", includendo di fatto lo stato di necessità economica e la conseguente attività lavorativa autonoma o subordinata intrapresa dallo studente per garantire la propria sussistenza o il sostegno del nucleo familiare.
Il fenomeno della dispersione scolastica implicita e del lavoro minorile o giovanile, purtroppo, non rappresenta un caso isolato nel panorama nazionale. Secondo i dati diffusi da enti di ricerca e osservatori statistici sul mondo dell'istruzione, una percentuale significativa di studenti degli ultimi anni delle superiori — stimata attorno al 10-15% a seconda delle aree geografiche — sperimenta forme di lavoro occasionale o continuativo per far fronte alle difficoltà economiche. Spesso parliamo di turni massacranti nella ristorazione, nella logistica o nei servizi di pulizia che si protraggono fino alle prime ore del mattino, compromettendo inevitabilmente la capacità di concentrazione in aula e costringendo i ragazzi a frequenti ingressi posticipati, uscite anticipate o assenze strategiche per recuperare le ore di sonno.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che la situazione lavorativa notturna incide direttamente sulla posizione giuridica dello studente, imponendo un bilanciamento tra regole di frequenza e tutela del diritto allo studio.
Le implicazioni di questa pronuncia per il corpo docente, i dirigenti scolastici e il personale ATA sono particolarmente rilevanti. I consigli di classe sono ora chiamati a un'istruttoria molto più approfondita prima di procedere con l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato. Non è più sufficiente constatare il superamento del limite delle assenze basandosi unicamente sulle statistiche del registro elettronico; occorre attivare un'analisi complessiva della biografia scolastica ed extrascolastica del minore o del maggiorenne in formazione. Per i docenti e i coordinatori di classe, ciò significa adottare un approccio di ascolto attivo, valorizzando strumenti come i percorsi di istruzione per adulti (CPIA) o i piani di studio personalizzati laddove la situazione lavorativa diventi incompatibile con il tempo scuola ordinario, pur garantendo il massimo supporto didattico per evitare la svalutazione del titolo di studio.
Nel merito della controversia, i giudici di Salerno hanno evidenziato come l'amministrazione scolastica debba valutare con maggiore flessibilità le specificità dei singoli casi. Il rigore formale legato al computo delle ore di presenza in classe rischia di trasformarsi in una barriera insormontabile per chi, oltre ai libri, affronta la dura realtà del mercato del lavoro. La decisione del TAR impone adesso all'istituto di consentire al candidato di sostenere le prove d'esame, riallacciando il filo di un percorso formativo che sembrava bruscamente interrotto.
Precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto allo studio avevano già tracciato una rotta simile, tutelando studenti atleti di alto livello o giovani impegnati in attività di spettacolo e artistiche. Questa nuova sentenza del TAR campano segna tuttavia un passo ulteriore, estendendo la protezione costituzionale dell'articolo 34 — che garantisce l'accesso agli studi superiori ai capaci e meritevoli privi di mezzi — anche a chi, pur in condizioni di oggettiva difficoltà e svantaggio socio-economico, dimostra la volontà di completare il ciclo di istruzione secondaria superiore. Resta aperta la sfida per il legislatore e per il Ministero dell'Istruzione e del Merito: definire linee guida uniformi a livello nazionale che evitino il ricorso sistematico alla giustizia amministrativa, offrendo alle scuole criteri certi per contemperare l'obbligo di frequenza con le reali e drammatiche urgenze sociali dei nostri giovani.


