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Personale ATA e spezzone orario: l'articolo 70 non si applica

Il personale ATA di ruolo può accettare supplenze docenti solo su posto intero. Le regole dell'articolo 70 del CCNL per gli spezzoni orari.

Personale ATA e spezzone orario: l'articolo 70 non si applica

Photo by Jsme MILA on Pexels

Ricevere una proposta di supplenza da una GPS di prima fascia rappresenta spesso un bivio cruciale per chi lavora già a scuola. Molti assistenti amministrativi o tecnici di ruolo, inseriti nelle graduatorie per il sostegno o per le discipline specifiche, si trovano a valutare il passaggio temporaneo alla cattedra. Ma cosa succede esattamente quando l'offerta non riguarda una cattedra completa?

Un quesito giunto recentemente all'attenzione degli esperti chiarisce un dubbio piuttosto comune tra gli uffici di segreteria e il personale amministrativo. Un dipendente a tempo indeterminato, inserito nelle graduatorie provinciali per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, ha chiesto se fosse possibile sfruttare l'istituto dell'aspettativa per accettare uno spezzone di dodici ore settimanali. La risposta arrivata dall'analisi normativa non lascia spazio a interpretazioni favorevoli.

L'articolo 70 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 regola con precisione chirurgica le condizioni per il mantenimento della titolarità della sede. Il dipendente ATA a tempo indeterminato può certamente accettare contratti a tempo determinato nel settore scuola, conservando la propria posizione senza assegni fino a un massimo di tre anni scolastici. Tuttavia, il testo della norma pone un paletto tassativo che taglia fuori tutti gli spezzoni orari.

Il requisito del posto intero è una condizione imprescindibile: l'aspettativa per il personale ATA non si attiva per spezzoni orari inferiori al monte ore ordinario.

Nella scuola superiore, l'orario di cattedra si sviluppa ordinariamente su diciotto ore settimanali. Per questo motivo, un incarico spezzato di dodici ore non soddisfa il requisito formale del posto intero, rendendo inapplicabile la tutela prevista dal contratto collettivo. Non basta che la supplenza arrivi fino al 30 giugno o al 31 agosto; la durata temporale deve accompagnarsi necessariamente alla totalità delle ore previste per quella specifica classe di concorso.

Il fatto di prestare servizio full time per trentasei ore settimanali nel profilo ATA non sposta i termini della questione amministrativa. Il controllo degli uffici si concentra esclusivamente sulla natura giuridica ed economica del nuovo contratto di supplenza che si intende sottoscrivere. Chi decide di accettare uno spezzone deve quindi rinunciare al proprio posto di ruolo senza le coperture garantite dall'aspettativa, oppure rifiutare la proposta per tutelare la propria posizione lavorativa di partenza.

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