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Sostegno scolastico e rapporto 1:1: la sentenza del TAR

Il TAR del Lazio smentisce l'Amministrazione: il rapporto 1:1 nel sostegno scolastico non si ferma alle 18 ore. Ecco i dettagli della sentenza.

Sostegno scolastico e rapporto 1:1: la sentenza del TAR

Photo by Gustavo Fring on Pexels

Un'interpretazione rigida e restrittiva della normativa sul sostegno scolastico non può trasformarsi in un ostacolo insormontabile per il diritto allo studio degli alunni con disabilità grave. Quando un tribunale amministrativo interviene su un Piano Educativo Individualizzato, ridisegnando i confini tra disponibilità economica delle istituzioni e tutela dei diritti incomprimibili, il mondo della scuola è costretto a fare i conti con la realtà delle aule. La recente decisione dei giudici amministrativi rimette al centro la persona, smontando un alibi burocratico che resisteva da troppo tempo negli uffici scolastici.

La vicenda giudiziaria che ha portato alla sentenza del TAR del Lazio nasce dalla denuncia dei genitori di un alunno frequentante la terza media in un istituto comprensivo della regione. A fronte di una disabilità intellettiva grave riconosciuta ai sensi della legge 104 del 1992, con compromissione delle autonomie personali e necessità di supervisione costante, il PEI dell'anno scolastico 2025-2026 prevedeva appena diciotto ore settimanali di sostegno su ventotto di frequenza complessiva. Dieci ore scoperte, affidate a due docenti specializzati che si alternavano senza garantire quella continuità assistenziale richiesta dal quadro clinico del ragazzo.

Analizzando il contesto normativo di riferimento, occorre ricordare che il Decreto Interministeriale n. 182 del 2020 e le successive linee guida hanno introdotto il Profilo di Funzionamento e un modello nazionale di PEI basato sulla multidimensionalità ICF. Tuttavia, nella prassi quotidiana, l'assegnazione delle risorse continua a scontrarsi con i vincoli del contingente organico di diritto e di fatto. Secondo i dati forniti dai sindacati e dalle associazioni di categoria, a inizio di ogni anno scolastico oltre il 40% dei posti di sostegno viene coperto con contratti a tempo determinato su spezzoni o tramite supplenze brevi, compromettendo strutturalmente la stabilità del percorso didattico per decine di migliaia di studenti con disabilità in tutta Italia.

Il principio dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore.

Dietro questa decurtazione si celava una linea difensiva ben precisa da parte dell'Amministrazione scolastica. Secondo l'istituto e gli uffici ministeriali, il famigerato rapporto uno a uno non significava affatto la presenza del docente per l'intero orario di frequenza, ma rappresentava semplicemente il limite massimo dell'orario di servizio settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale per la scuola secondaria di primo grado, fissato appunto a diciotto ore. Una lettura contabile che riduceva un'esigenza educativa e assistenziale a una mera questione di calibrazione delle tabelle di cattedra.

I giudici amministrativi hanno rispedito al mittente questa tesi definendola un vero e proprio equivoco interpretativo. Richiamando le pietre miliari della giurisprudenza costituzionale, a partire dalla storica pronuncia numero 80 del 2010 fino alla più recente ordinanza della Consulta, il tribunale ha ribadito che le scuole possono e devono ricorrere ai posti in deroga quando la gravità della situazione lo esige. La mancanza di risorse finanziarie non costituisce in alcun modo una giustificazione legittima per compromettere il percorso di crescita di uno studente fragile.

Questa pronuncia apre inoltre a importanti riflessioni operative per il personale scolastico, coinvolgendo direttamente non solo i docenti curricolari e di sostegno, ma anche il personale ATA. La presenza di un alunno con disabilità grave richiede infatti un lavoro di squadra coordinato, che comprende l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione igienico-personale, spesso carente a causa dei tagli agli organici dei collaboratori scolastici. Quando il piano di inclusione fallisce per carenze strutturali, le responsabilità amministrative e civili ricadono pesantemente sull'organizzazione scolastica nel suo complesso.

Il collegio giudicante ha inoltre condannato in solido il Ministero dell'Istruzione e l'istituto scolastico al risarcimento di 2.500 euro per il danno esistenziale, oltre a duemila euro di spese legali. La documentazione medica prodotta in giudizio ha dimostrato come la mancata copertura oraria avesse provocato significative regressioni e reso irrealizzabile il progetto di vita dello studente. Per chi vive quotidianamente le dinamiche dell'integrazione scolastica, questa pronuncia rappresenta un monito inequivocabile sulla responsabilità che grava sulle istituzioni educative.

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