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TFA Sostegno XI ciclo: come funzionano i percorsi abbreviati

Scopri come funzionano i percorsi abbreviati per il TFA Sostegno XI ciclo se hai già una specializzazione. Quanti CFU servono e cosa fare.

TFA Sostegno XI ciclo: come funzionano i percorsi abbreviati

Photo by Thomas Benedetti on Pexels

Chi ha già conseguito la specializzazione sul sostegno per un determinato ordine scolastico e punta a ottenerla per un altro grado non deve ripetere il percorso standard da 60 CFU. La normativa di settore riconosce infatti percorsi abbreviati, un'opportunità concreta per chi desidera ampliare le proprie competenze professionali senza ripartire da zero e con un evidente risparmio di tempo ed energie mentali.

La questione riguarda direttamente una platea vastissima di docenti precari e di ruolo, come una professoressa di scuola secondaria di primo grado che, dopo aver concluso il percorso precedente, si interroga sugli obblighi formativi per il secondo grado. Il quadro normativo di riferimento è delineato dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, il quale stabilisce che gli Atenei predispongono percorsi ridotti per i docenti utilmente collocati in graduatoria o ammessi in soprannumero. A questo si aggiungono le successive note ministeriali di chiarimento emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), che hanno uniformato a livello nazionale le procedure di riconoscimento dei crediti formativi universitari pregressi.

Nel panorama della scuola italiana, la richiesta di flessibilità e di percorsi verticalizzati è cresciuta esponenzialmente. Secondo le rilevazioni statistiche relative al fabbisogno di docenti specializzati, oltre il 15% di chi accede ai test d'accesso al TFA Sostegno possiede già una precedente abilitazione o specializzazione su un altro grado di istruzione. Questo dimostra quanto sia strategico per i professori ampliare il proprio raggio d'azione per aumentare le opportunità di stabilizzazione nelle graduatorie ad esaurimento o nelle GPS di prima e seconda fascia.

Ma quali esami vengono effettivamente convalidati? Il piano di studi si alleggerisce notevolmente grazie al riconoscimento d'ufficio dei 36 CFU relativi agli insegnamenti teorici trasversali. Le competenze pedagogiche (20 CFU), psicologiche (8 CFU), giuridiche (3 CFU) e mediche (4 CFU) non vanno dunque seguite nuovamente, essendo già state certificate nel percorso precedente. Tale esonero si fonda sul principio del riconoscimento dei crediti acquisiti all'interno dello stesso ciclo di istruzione universitaria, evitando così la duplicazione di esami già sostenuti e superati con profitto.

Il percorso abbreviato prevede un totale di 24 CFU, consentendo ai docenti già specializzati di concentrarsi esclusivamente sulle specificità del nuovo grado di istruzione.

A livello pratico, l'esonero dai 36 CFU non è automatico in termini burocratici ma richiede la presentazione di un'apposita istanza di riconoscimento crediti all'atto dell'immatricolazione presso l'università prescelta. I candidati devono allegare il certificato storico degli esami sostenuti nel precedente TFA, evidenziando i settori scientifico-disciplinari (SSD) di riferimento per facilitare la delibera del Senato Accademico dell'Ateneo. Questo passaggio procedurale, sebbene standardizzato, richiede attenzione alle scadenze tassative indicate nei singoli bandi pubblicati dalle università telematiche e statali.

Restano invece interamente obbligatorie le attività pratiche e laboratoriali, pari a 9 CFU, poiché le metodologie didattiche cambiano profondamente a seconda dell'ordine di scuola: un conto è infatti gestire il sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria, dove l'approccio ludico e di socializzazione è predominante, ben altra sfida è affrontare le discipline laboratoriali e l'adolescenza in un istituto superiore di secondo grado. Stesso discorso per i 12 CFU di tirocinio, che comprendono 150 ore di tirocinio diretto presso le scuole superiori affiancati da un tutor specializzato, 75 ore di tirocinio indiretto orientato alla rielaborazione critica dell'esperienza e ulteriori 75 ore dedicate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione applicate alla didattica speciale (TIC).

Un aspetto spesso sottovalutato dai docenti riguarda la frequenza obbligatoria: anche nel caso del percorso ridotto da 24 CFU, la normativa impone il rispetto della percentuale minima di presenza alle lezioni laboratoriali e alle ore di tirocinio, solitamente fissata al 70% o all'80% del monte ore complessivo. Non è dunque possibile completare il percorso unicamente da privatisti, rendendo indispensabile una pianificazione accurata dei propri impegni professionali e didattici, specialpmente per chi già lavora con contratti a tempo determinato nella scuola.

Il percorso si conclude con la prova finale da 3 CFU, incentrata sulla discussione del portfolio formativo e dei prodotti multimediali elaborati durante il tirocinio dinanzi a una commissione d'esame composta da docenti universitari ed esperti del settore scolastico. Un'organizzazione che dimezza l'impegno temporale senza abbassare gli standard qualitativi richiesti per la gestione della disabilità in aula, garantendo allo Stato la presenza di professionisti altamente qualificati su tutti i gradi di istruzione.

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