Centinaia di docenti immessi in ruolo negli ultimi anni si scontrano continuamente con le maglie strette del blocco alla mobilità. Il nodo centrale ruota attorno all'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 59/2017, una norma che impone ai neoassunti di restare nella stessa scuola di titolarità per un periodo ben definito prima di poter presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra.
Ma come si calcola esattamente questo triennio di permanenza? Molti professori fanno confusione tra l'anno di decorrenza giuridica e quello di effettiva presa di servizio, rischiando di presentare istanze di movimento che il sistema ministeriale rigetta automaticamente.
Il calcolo del triennio parte dall'anno scolastico in cui si ottiene la nomina giuridica, ma richiede lo svolgimento effettivo del servizio di ruolo nella sede assegnata.
La svolta riguarda soprattutto chi ha ottenuto il ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, una platea che ha visto evolvere rapidamente i vincoli contrattuali a seconda della via d'accesso alla cattedra, che si tratti di concorsi ordinari, straordinari o procedure PNRR. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha più volte ribadito che il blocco mira a garantire la continuità didattica nelle classi, un obiettivo nobile sulla carta ma che di fatto congela le aspettative di ricongiungimento familiare per migliaia di insegnanti fuori sede.
Chi si trova a dover programmare i prossimi passi professionali deve fare i conti non solo con il calendario dei trasferimenti, ma anche con la necessità di accumulare ulteriore punteggio per migliorare la propria posizione in vista del momento in cui il vincolo finalmente cadrà. In questa fase di attesa obbligata, curare la propria formazione attraverso percorsi mirati rappresenta l'unica mossa strategica realmente efficace per non perdere terreno.
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