Il trasferimento a mille chilometri di distanza per una dirigente scolastica pugliese impegnata in cicli di chemioterapia solleva un aspro confronto politico. La vicenda, che ha spinto il deputato Rossano Sasso ad annunciare un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, vede ora la replica della parlamentare Giovanna Miele. Al centro della polemica c'è la gestione dei posti disponibili e l'applicazione rigida delle procedure di mobilità nazionale per i neoassunti.
Sasso aveva puntato il dito contro l'assegnazione iniziale, evidenziando come la presenza di incarichi in reggenza avrebbe potuto liberare spazi utili sul territorio d'origine. La risposta arrivata da Miele sposta però l'asse sulla cornice normativa che regola le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici, evidenziando limiti strutturali ben precisi.
Entrando nel dettaglio del quadro legislativo, la questione affonda le sue radici nelle modalità applicative del Decreto Legislativo n. 165/2001 e nei decreti ministeriali che disciplinano annualmente le operazioni di assunzione della dirigenza scolastica. Il reclutamento dei dirigenti avviene infatti attraverso procedure concorsuali a carattere nazionale, le cui graduatorie vengono utilizzate attingendo secondo un ordine rigoroso che spesso non collima con la geografia dei fabbisogni reali degli Uffici Scolastici Regionali. Negli anni recenti, l'elevato turn-over e il blocco parziale del turnover in determinate aree del Mezzogiorno hanno generato un divario cronico tra il numero dei vincitori di concorso residenti al Sud e la reale disponibilità di caselle libere nei ruoli regionali di appartenenza.
I posti in reggenza non sono posti di ruolo e quindi non sono disponibili per una assegnazione in corso di nomina.
La graduatoria di riferimento è nazionale e la scelta delle sedi segue rigorosamente le disponibilità effettive rimaste libere dopo il completamento della mobilità interregionale. In Puglia, purtroppo, il quadro dei posti vacanti risultava completamente esaurito per i ruoli di dirigente, azzerando le opzioni di prossimità per i vincitori del concorso.
Questo collo di bottiglia burocratico ripropone con forza il tema, già ampiamente dibattuto nei tavoli sindacali e tra gli addetti ai lavori, della revisione dei criteri di assegnazione temporanea e della mobilità straordinaria per i soggetti che versano in condizioni di salute particolarmente delicate. A livello sistemico, le organizzazioni sindacali del comparto scuola denunciano da tempo la rigidità dell'algoritmo ministeriale e dei vincoli triennali previsti dalla normativa vigente (come modificata dal Decreto Legge n. 126/2019 e dai successivi interventi correttivi), che impediscono una flessibilità gestionale anche nei casi in cui subentrino emergenze sanitarie documentate e incompatibili con i trasferimenti a lungo raggio.
Dal punto di vista assistenziale, la deputata ricorda che l'ordinamento prevede tutele specifiche per il personale scolastico affetto da gravi patologie. Una volta perfezionata la presa di servizio nella sede assegnata, la dirigente potrà avvalersi degli istituti contrattuali previsti per le terapie salvavita, garantendo la continuità delle cure mediche senza perdere i diritti acquisiti con la nomina.
Tuttavia, l'aspetto procedurale legato alla presa di servizio obbligatoria in presenza continua a rappresentare un elemento di forte criticità per i lavoratori fragili. Secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'Area Istruzione e Ricerca, le assenze per terapie salvavita – disciplinate specificamente per escludere tali periodi dal computo del comporto – richiedono tuttavia che il rapporto di dipendenza sia formalmente instaurato con l'istituzione scolastica assegnataria. Ciò significa che la dirigente, nonostante la gravità del quadro clinico certificato dalle strutture oncologiche competenti, dovrà materialmente recarsi nella regione settentrionale di destinazione per la firma del contratto, attivando solo successivamente le procedure di richiesta di congedo straordinario per gravi motivi di salute o l'utilizzo dei benefici previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992, qualora ne ricorrano i presupposti medico-legali.
Il dibattito parlamentare apertosi attorno a questo caso limite potrebbe ora imprimere un'accelerazione alle richieste di deroga umanitaria nei bandi di mobilità futura, offrendo un banco di prova fondamentale per verificare la capacità dell'amministrazione centrale di coniugare l'efficienza organizzativa dei servizi scolastici con il rispetto costituzionale del diritto alla salute e alla dignità del lavoratore.
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