Cambiare provincia di titolarità muovendosi tra le segreterie scolastiche italiane non è mai un'operazione banale, soprattutto quando ci sono di mezzo le nuove posizioni economiche ATA e le relative graduatorie. Il decreto ministeriale 140/2024 interviene direttamente su questo delicato passaggio, regolando con precisione chirurgica cosa accade al beneficio stipendiale del dipendente amministrativo, tecnico o ausiliario che ottiene il movimento per l'anno scolastico 2025/2026. L'articolo 14, comma 4, del provvedimento stabilisce un principio fondamentale: il riconoscimento economico segue la persona, ma la dotazione numerica originaria resta vincolata alla provincia di partenza.
Nella pratica quotidiana degli uffici di segreteria, questo si traduce in una gestione contabile piuttosto complessa. L'Ufficio di provenienza, ovvero quello della provincia dove il dipendente prestava servizio nell'anno scolastico 2024/2025, provvede all'attribuzione del beneficio economico come se il lavoratore fosse rimasto nella vecchia sede, attingendo dai contingenti definiti nell'Allegato B del bando con decorrenza fissata al 1° settembre 2024. Il dipendente trasferito non perde quindi il diritto acquisito con il superamento del percorso formativo.
Dal punto di vista operativo, analizzando i flussi gestiti dalle Direzioni Generali Regionali (USR), emerge chiaramente quanto sia fondamentale il coordinamento telemografo e amministrativo tra le ragionerie territoriali dello Stato. Quando un assistente amministrativo o un collaboratore scolastico ottiene il passaggio di provincia attraverso la mobilità annuale o definitiva, i codici stipendiali devono essere allineati tempestivamente per evitare ritardi nell'emissione dei titoli di spesa tramite il sistema NoiPA. Un disallineamento nei dati di transito potrebbe infatti causare lo slittamento dell'emolumento accessorio, rendendo indispensabile un monitoraggio costante da parte dell'operatore di segreteria.
Il beneficio economico segue il dipendente nella nuova provincia di titolarità, incrementando contestualmente la dotazione territoriale di destinazione senza essere reintegrato nei contingenti di origine.
Cosa succede invece alle risorse numeriche lasciate libere dalla mobilità? Le posizioni assegnate non tornano indietro per rimpinguare i numeri della provincia salutata dal lavoratore, ma vanno a incrementare in modo stabile il contingente assegnato alla provincia di nuova titolarità. Una dinamica che interessa anche tutto il personale proveniente dalle graduatorie storiche collegate agli Accordi 2008 e 2009, garantendo una continuità di trattamento che evita penalizzazioni retributive ai lavoratori in movimento.
Esistono tuttavia dei paletti normativi stringenti che regolano le situazioni limite. L'articolo 14, comma 3, del decreto introduce una clausola di salvaguardia per tutti quei casi in cui il numero di posizioni economiche disponibili nella provincia di titolarità per l'anno scolastico 2024/2025 risulti inferiore rispetto al totale degli aspiranti inseriti nelle graduatorie definitive. Quando il contingente di partenza è insufficiente, il trasferimento in un'altra provincia fa perdere i diritti di graduatoria originari per l'attribuzione del beneficio nella provincia per cui era stata presentata la domanda iniziale.
Per comprendere meglio la portata di questa norma, si pensi a un ipotetico assistente tecnico che si sposta da una provincia con un'alta concentrazione di posti a una realtà provinciale più piccola e satura di aventi diritto. In questo scenario, la perdita della priorità iniziale nella vecchia provincia si scontra con la rigidità numerica della nuova sede. Per mitigare simili impatti sulla carriera del personale, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha ribadito l'importanza di monitorare con attenzione i bollettini ufficiali e le comunicazioni pubblicate dagli Ambiti Territoriali provinciali, uniche fonti ufficiali per verificare lo stato di scorrimento delle graduatorie.
Il lavoratore non perde comunque tutto il percorso fatto finora. Resta infatti la possibilità di richiedere l'inserimento nella graduatoria della provincia di nuova destinazione, sebbene questa collocazione avvenga in coda rispetto agli altri candidati già utilmente presenti. Questa specifica istanza di inserimento deve essere avanzata direttamente dall'interessato e assume rilevanza pratica esclusivamente nel caso in cui l'aspirante non riesca a centrare il beneficio stipendiale proprio a causa della carenza di posti nella provincia di prima istanza.
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