La cattedra di sostegno non è una variabile dipendente dal bilancio scolastico, ma un diritto costituzionale incomprimibile che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di garantire integralmente. A ribadirlo con forza è la Sezione Quarta Bis del Tar Lazio con la sentenza n. 13960/2026, depositata il 31 luglio scorso, che ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un ragazzo con disabilità grave frequentante la terza media in un istituto comprensivo.
La vicenda giudiziaria prende le mosse da una situazione purtroppo comune in molti istituti italiani: a fronte di un orario settimanale complessivo di 28 ore di effettiva permanenza a scuola – su 30 nominali, calcolando anche le due ore spese fuori dall'istituto per terapie mediche certificate –, il Piano Educativo Individualizzato aveva assegnato allo studente appena 18 ore di sostegno, divise equamente tra due docenti specializzati con nove ore a testa. Una copertura parziale che la famiglia, assistita dall'Avvocatura dello Stato e forte di una diagnosi di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104 del 1992, ha immediatamente contestato impugnando i verbali del Gruppo di Lavoro Operativo.
La difesa dell'Istituto scolastico, affiancata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ha tentato di giustificare il taglio sostenendo che il rapporto uno a uno nella scuola secondaria di primo grado corrispondesse esattamente a quelle 18 ore settimanali previste dal contratto collettivo nazionale. Ma i giudici amministrativi hanno smontato questa interpretazione burocratica, definendo la carenza di organico non una scusante ammissibile, bensì il risultato di una cattiva organizzazione amministrativa e di un'istruttoria lacunosa.
Il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità non può in alcun modo essere condizionato dalla mancanza di risorse finanziarie o da rigidi equilibri di bilancio.
Nel dettaglio, il collegio giudicante ha applicato i principi stabiliti dalla Consulta, richiamando pietre miliari della giurisprudenza come la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 e la successiva pronuncia n. 275 del 2016. La documentazione medica prodotta in giudizio ha mostrato un quadro clinico complesso, caratterizzato da una grave disabilità intellettiva e da una compromissione marcata del funzionamento adattivo che richiedeva assistenza continuativa e globale. Addirittura, la valutazione psicodiagnostica di fine anno ha evidenziato una regressione nello studente, dimostrando l'inequivocabile nesso causale tra le ore scoperte e il pregiudizio subito.
Il verdetto non si limita ad annullare gli atti illegittimi e a ordinare il ripristino del rapporto uno a uno, ma affonda il colpo sul piano economico: 2.500 euro di risarcimento per danno esistenziale, oltre a 2.000 euro di spese di lite liquidate in solido a carico del Ministero e della scuola. Una decisione che suona come un chiaro avvertimento per l'intero sistema scolastico nazionale, chiamato a ripensare profondamente la gestione delle risorse umane dedicate all'inclusione.
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