Formazione & Certificazioni

Studente BES bocciato: il TAR bacchetta la scuola

Un liceo di Roma condannato dal TAR per aver bocciato uno studente con BES senza aggiornare il PDP. La sentenza e le regole sui BES.

Studente BES bocciato: il TAR bacchetta la scuola

Photo by Raúl Sotomayor on Pexels

La personalizzazione della didattica non è un optional burocratico da sbrigare a inizio anno, ma un impegno costante che segue l'evoluzione clinica e personale dell'alunno. A ribadirlo con forza è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, intervenuto su un caso che mette in luce le fragilità della gestione scolastica di fronte ai Bisogni Educativi Speciali. Al centro della vicenda c'è un liceo classico di Roma, finito nel mirino dei giudici amministrativi dopo la bocciatura di un alunno che affrontava un quadro di salute in evidente peggioramento.

Tutto è iniziato durante la prima classe, quando al ragazzo erano stati diagnosticati disturbi tali da richiedere l'attivazione di un Piano Didattico Personalizzato. Lo strumento, previsto dalla normativa vigente e in particolare dalla Legge 170/2010 e dalle successive Linee Guida, era stato regolarmente predisposto dall'istituto. Le difficoltà sono emerse l'anno successivo, a partire dal mese di novembre, quando le condizioni di salute del minore hanno subito una flessione negativa che avrebbe imposto una revisione immediata delle strategie didattiche e un tempestivo aggiornamento del documento di supporto.

Va ricordato che la normativa di riferimento impone ai consigli di classe una flessibilità operativa non episodica. Secondo le indicazioni ministeriali, il PDP non è un documento statico redatto a settembre e immodificabile fino a giugno, ma un patto educativo flessibile che deve essere rimodulato ogni volta che mutano le condizioni soggettive dell'allievo. Statisticamente, i dati forniti dall'Osservatorio Nazionale sull'Inclusione Scolastica evidenziano come una percentuale significativa dei contenziosi legali tra famiglie e istituti nasca proprio dalla mancata o tardiva rimodulazione degli strumenti compensativi e dispensativi nei momenti di acutizzazione clinica.

La scuola deve adattarsi allo studente, e non il contrario, garantendo un monitoraggio costante nei momenti di maggiore difficoltà clinica e personale.

Il Consiglio di classe, tuttavia, ha scelto la linea della continuità rigida, ignorando le segnalazioni mediche e le richieste della famiglia, arrivando a giugno a deliberare la non promozione a causa di tre insufficienze pesanti in latino, filosofia e matematica. Le successive prove di recupero estive si sono chiuse con un secco quattro, spingendo la famiglia a presentare un ricorso formale al TAR del Lazio per contestare non solo la mancata ammissione, ma soprattutto l'assenza di qualsiasi adeguamento del percorso didattico di fronte all'aggravarsi documentato della situazione clinica del minore.

Dal punto di vista pratico, questa sentenza impone ai docenti e al personale scolastico un cambio di passo radicale. I consigli di classe non possono limitarsi a registrare l'insuccesso scolastico, ma hanno l'onere probatorio di dimostrare di aver messo in campo tutte le misure di flessibilità didattica e di aver attivato un raccordo costante con la famiglia e i𝙶 specializzati. La giurisprudenza amministrativa ribadisce con costanza che l'obbligo di istruzione si trasforma in un dovere di protezione e personalizzazione particolarmente rigoroso quando l'alunno attraversa fasi di vulnerabilità psico-fisica certificata.

I giudici, con la sentenza numero 14283 del 17 agosto, hanno accolto le ragioni dei ricorrenti richiamando i riferimenti normativi che regolano la materia, tra cui la legge 170 del 2010 e il decreto legislativo 62 del 2017 sulla valutazione, oltre alla circolare ministeriale numero 562 del 3 aprile 2019 che impone un monitoraggio continuo. L'amministrazione scolastica non è riuscita a dimostrare di aver garantito un percorso adeguato all'effettivo stato di salute dell'alunno, rendendo la bocciatura del tutto sproporzionata rispetto alle reali responsabilità educative dell'istituzione.

Nel frattempo, il percorso scolastico del ragazzo aveva trovato una soluzione pratica grazie a un provvedimento cautelare che gli aveva permesso di frequentare l'ultimo anno e di superare l'esame di maturità. Proprio questo esito positivo ha portato il tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere, pur condannando le amministrazioni resistenti al pagamento di 1.500 euro di spese processuali in virtù della soccombenza virtuale. Una decisione che suona come un chiaro richiamo alla responsabilità per tutto il personale scolastico italiano, evidenziando come la carenza di competenze specifiche nella gestione dei BES possa esporre gli istituti a pesanti sanzioni anche sul piano delle spese di giustizia.

Per approfondire: CEMFORM propone eCampus Master DSA — un percorso formativo specialistico per acquisire competenze avanzate nella gestione e nell'integrazione didattica degli alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento.

Condividi