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Graduatorie ATA 24 mesi: come funziona il calcolo dei punteggi

Nelle graduatorie ATA 24 mesi per l'a.s. 2026/27, il nuovo punteggio si somma a quello precedente. Ecco le regole e i chiarimenti ufficiali.

Graduatorie ATA 24 mesi: come funziona il calcolo dei punteggi

Photo by Ksenia Chernaya on Pexels

L'estate scolastica entra nel vivo e con essa si riaccendono i riflettori sulle nomine in ruolo e sulle supplenze per il personale ATA in vista dell'anno scolastico 2026/27. Proprio a ridosso delle operazioni agenziali, l'Ufficio Scolastico di Avellino ha dovuto sciogliere alcuni nodi interpretativi sollevati da reclami massivi. Al centro delle contestazioni figurava la modalità di ricalcolo del punteggio per chi aggiornava la propria posizione.

La questione fondamentale riguarda la natura cumulativa della valutazione. Molti candidati si sono interrogati sulla possibilità di un ricalcolo totale dei servizi pregressi, ma i bandi parlano chiaro. Come specificato dall'amministrazione provinciale richiamando i rispettivi articoli 3, i bandi per l'accesso ai ruoli provinciali delle ex aree A e B prevedono esclusivamente l'aggiunta dei punteggi relativi ai nuovi titoli di servizio e culturali a quelli già posseduti nelle precedenti tornate.

Analizzando il quadro amministrativo, emerge con chiarezza come il contenzioso sulle graduatorie ATA non sia un evento isolato, ma il sintomo di una complessità procedurale che coinvolge ogni anno decine di migliaia di aspiranti collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici. L'impossibilità di effettuare una revisione retroattiva dei punteggi pregressi risponde a un principio di certezza del diritto e di immodificabilità delle posizioni consolidate nei precedenti bienni, a tutela dell'affidamento dei partecipanti.

Le regole per i titoli e il nodo dei Comuni montani

Entrare nel dettaglio delle disposizioni vigenti permette di evitare errori di calcolo che potrebbero compromettere la posizione in graduatoria. Chi presenta domanda di aggiornamento non azzera il proprio storico, ma somma le nuove annualità e i titoli culturali conseguiti dopo la precedente scadenza utile. Nello stesso perimetro rientrano anche quei titoli che erano già in possesso del candidato ma che non erano stati dichiarati in passato.

Il punteggio accumulato non si ricalcola da zero: i nuovi titoli di servizio e culturali si sommano semplicemente a quanto già posseduto in graduatoria.

Un altro fronte caldo riguarda la valutazione del servizio prestato nei Comuni montani. Diversi aspiranti avevano avanzato richieste in tal senso, ma nelle graduatorie 2026/27 questo servizio extra non può generare punteggio aggiuntivo. La ragione è puramente normativa: i bandi attuali non lo contemplano poiché la specifica disposizione non è ancora entrata in vigore nel settore, creando un divario interpretativo rispetto ad altri comparti del pubblico impiego o della scuola stessa.

A livello operativo, questa situazione si traduce nella necessità di prestare la massima attenzione alla tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale di riferimento. Un errore nella digitazione o un'errata interpretazione dei codici identificativi delle qualifiche può comportare l'avvio di procedimenti di esclusione o la decurtazione di preziosi decimi di punto, determinando lo slittamento di centinaia di posizioni nelle graduatorie permanenti (24 mesi) e nelle graduatorie di istituto di terza fascia.

Intanto, la UIL Scuola ha formalmente richiesto un intervento chiarificatore al Ministero per uniformare i criteri di valutazione a livello nazionale. Il sindacato punta l'attenzione su un dettaglio temporale che sposta gli equilibri: il servizio va valutato rigorosamente alla data di scadenza del bando e non a quella di effettiva presentazione dell'istanza, una differenza che per decine di candidati potrebbe determinare l'inclusione o l'esclusione di un'annualità decisiva.

In attesa di un riscontro ufficiale da parte di Viale Trastevere, gli uffici periferici continuano a procedere in autonomia, generando talvolta difformità applicative da provincia a provincia che alimentano il contenzioso davanti ai Tribunali del Lavoro. Per gli operatori del settore, la raccomandazione resta quella di monitorare costantemente i bollettini ufficiali degli ambiti territoriali di interesse e di affidarsi a consulenze qualificate prima della convalida definitiva delle istanze sul portale Polis Istanze Online.

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