Un congedo biennale regolarmente retribuito e coperto da contribuzione figurativa che, tuttavia, non produce alcun effetto sul punteggio delle graduatorie permanenti. Questo è il paradosso con cui fanno i conti migliaia di lavoratori della scuola, in particolare il personale ATA, stretto tra l'esigenza di assistere familiari con disabilità grave e la rigidità delle regole di valutazione del servizio.
La questione è approdata in Parlamento attraverso un'interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura alla Camera. A rispondere è stata il sottosegretario Paola Frassinetti, la quale ha ribadito che la normativa vigente non consente di attribuire punteggio per quei periodi di assenza durante le procedure selettive, note appunto come graduatorie 24 mesi.
Il cortocircuito normativo genera una forte disparità di trattamento percepita quotidianamente dai lavoratori. Da un lato, lo Stato riconosce giustamente il valore sociale ed etico dell'assistenza familiare attraverso la Legge 104; dall'altro, sanziona implicitamente il lavoratore sul piano professionale, azzerando di fatto la maturazione del punteggio utile per gli scatti di carriera, le mobilità e la stabilizzazione del precariato storico che affligge il comparto scolastico.
Il congedo straordinario non risulta valutabile ai fini della procedura per l'accesso nei ruoli del personale ATA senza un intervento legislativo ad hoc.
Il nodo centrale affonda le radici nel decreto legislativo 151 del 2001, che disciplina il congedo straordinario ex articolo 42, combinato con la legge 53 del 2000. Quest'ultima stabilisce che il periodo di congedo non rientra nel calcolo dell'anzianità di servizio né a fini previdenziali. Per questo motivo, pur trattandosi di un diritto fondamentale tutelato dalla Legge 104 del 1992, l'assenza viene considerata a tutti gli effetti come un'interruzione dell'attività lavorativa effettiva.
Analizzando l'impatto numerico del fenomeno, le organizzazioni sindacali stimano che ogni anno decine di migliaia di dipendenti pubblici, inclusi collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, debbano ricorrere a questa forma di tutela. La mancata valutazione del servizio durante il biennio di congedo si traduce, nei fatti, in un blocco delle posizioni in graduatoria, facendo scivolare indietro il lavoratore rispetto ai colleghi che continuano a prestare servizio continuativo, penalizzando proprio chi si trova a gestire situazioni di grave fragilità domestica.
Sulla stessa linea si era già espresso in passato l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, richiamando una nota della Funzione Pubblica risalente al gennaio 2013. Secondo quell'orientamento amministrativo, i periodi di congedo straordinario restano utili esclusivamente per la determinazione del trattamento pensionistico, ma perdono valore quando si parla di anzianità di servizio in senso stretto. Un'interpretazione che l'Ordinanza Ministeriale 21 del 2009 ha finito per cristallizzare, escludendo tali periodi dalle assenze equiparabili al servizio attivo.
A complicare ulteriormente il quadro vi è la difformità di applicazione e interpretazione da parte dei singoli Ambiti Territoriali Provinciali (gli ex Provveditorati). Molti uffici periferici del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attenendosi strettamente ai pareri della Funzione Pubblica, procedono puntualmente al taglio del punteggio nei prospetti di valutazione presentati dai candidati all'aggiornamento delle graduatorie di prima fascia ATA, scatenando un contenzioso seriale davanti ai Tribunali del Lavoro che spesso vede contrapposti i dipendenti e l'amministrazione scolastica.
I giudici del lavoro, interpellati in diverse circoscrizioni italiane, hanno talvolta emesso sentenze contrastanti: se la giurisprudenza maggioritaria tende a confermare il dettato normativo attuale che subordina il punteggio all'effettiva prestazione lavorativa, non mancano pronunce orientate a valorizzare la funzione costituzionale della cura familiare, evidenziando una lacuna normativa che meriterebbe un intervento correttivo urgente da parte del legislatore. Tuttavia, affidarsi alla sola via giudiziaria rappresenta un percorso incerto, costoso e dai tempi lunghi per i lavoratori della scuola.
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